
La sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, n. 38914 del 25 settembre 2023 ha acceso un dibattito di grande rilievo nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ponendo al centro della scena giuridica e operativa una domanda che fino ad oggi era, in parte, considerata teorica: può il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) essere ritenuto penalmente responsabile in concorso con il datore di lavoro per un reato colposo legato a un infortunio mortale?
La risposta di questa pronuncia, nei fatti, è stata affermativa, e proprio per questo motivo ha suscitato riflessioni, perplessità e anche posizioni critiche da parte di giuristi, professionisti della sicurezza e operatori del settore. Comprendere le ragioni di questa pronuncia, le sue implicazioni e i nodi interpretativi che essa solleva significa anzitutto partire da una descrizione precisa dei fatti, della normativa applicabile e del ruolo che la legge attribuisce a ciascuna delle figure coinvolte.
Nel caso specifico, la vicenda riguardava un lavoratore assunto formalmente come impiegato ma che, nei fatti, operava come magazziniere. In tale contesto gli era stato affidato un carrello elevatore (muletto) per movimentare materiali pesanti, pur non avendo mai ricevuto la formazione e l’addestramento obbligatori previsti dalla normativa. Questa carenza formativa si è materializzata in un evento tragico: il lavoratore, durante una attività di movimentazione, è rimasto schiacciato dal carico. A seguito di indagini e processi, il datore di lavoro è stato condannato per omicidio colposo per non aver garantito l’adeguata formazione e addestramento.
La novità di questa sentenza emerge nel fatto che la Corte di Cassazione ha confermato in secondo grado anche la condanna del RLS per cooperazione nel delitto colposo, ricollegando a lui l’omissione di segnalazioni e iniziative che – secondo i giudici – avrebbe dovuto svolgere rispetto alle condizioni di rischio e alla mancata formazione del lavoratore. La motivazione di questa pronuncia giunge a sostenere che, sebbene il RLS sia un rappresentante eletto dai lavoratori e non un tecnico retribuito dal datore di lavoro, egli possieda, per normativa, strumenti e poteri volti alla promozione della sicurezza sul lavoro, al punto da poter essere ritenuto responsabile qualora tali strumenti non vengano usati in modo appropriato o non portino a esiti concreti.
Prima di valutare le critiche e le conseguenze di questo orientamento, è utile chiarire cosa la legge italiana prevede per le figure in gioco. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico della Sicurezza) disciplina in modo articolato gli obblighi, le competenze e i ruoli in materia di rischio e prevenzione nei luoghi di lavoro. Secondo l’art. 2, il RLS è definito come il rappresentante eletto o designato dai lavoratori per essere consultato in merito alla valutazione dei rischi e alle misure preventive da adottare, nonché per ricevere informazioni e proposte sui sistemi di prevenzione e protezione. A differenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), la cui figura è tecnica, formata e retribuita dal datore di lavoro proprio con l’obiettivo di governare la sicurezza, l’RLS non possiede poteri direttivi o gestionali. La sua funzione fondamentale è consultiva e di raccordo: ascoltare, rappresentare, segnalare criticità, promuovere proposte, partecipare alle consultazioni periodiche e monitorare lo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ciò che solo alcuni approfondimenti giurisprudenziali avevano affrontato prima della pronuncia 38914 era invece il rapporto tra questa funzione rappresentativa e la responsabilità penale. In passato, in alcuni casi, la Cassazione aveva già ribadito che la mancanza di formazione del personale poteva comportare una responsabilità penale del datore di lavoro (come nella sentenza n. 28726 del 16 ottobre 2020, in cui il datore di lavoro veniva condannato per omicidio colposo nonostante il RLS avesse segnalato criticità nella movimentazione di travi lunghe oltre dieci metri).
La pronuncia della Cassazione del 2023 è diversa. Essa non si limita ad affermare la responsabilità del datore di lavoro, ma giunge a coinvolgere il RLS stesso nella catena di causalità dell’evento. Per la Corte, il RLS non si sarebbe limitato a ricevere informazioni e segnalare criticità informali, ma avrebbe omesso di sollecitare in forma scritta e puntuale – o di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenesse le misure di prevenzione inadeguate – la corretta applicazione delle norme di sicurezza. Secondo la Corte, quindi, il RLS avrebbe potuto fare di più di quanto abbia effettivamente fatto e, non avendolo fatto, avrebbe contribuito in modo colposo al verificarsi dell’evento letale.
Questa interpretazione ha incontrato critiche perché sembrerebbe in parte sovrapporre ruoli normativi che la legge italiana considera distinti. È indubbio che il RLS abbia un ruolo importante nella vigilanza e che possa segnalare condizioni di pericolo, proporre misure, partecipare alle consultazioni e, in ultima istanza, fare ricorso alle autorità competenti nel caso in cui ritenga le misure adottate insufficienti. Tuttavia, è altrettanto chiaro che il suo ruolo non coincide con quello di chi ha una posizione di garanzia effettiva nei confronti della sicurezza dei lavoratori, come appunto il datore di lavoro o il RSPP. Il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di organizzare la sicurezza, di adottare misure preventive adeguate e di formare e addestrare i lavoratori; l’RSPP ha competenze tecniche per identificare i rischi e proporre misure; il RLS ha una visione rappresentativa delle esigenze dei lavoratori ma non può determinare in modo autonomo le misure da adottare.
Una delle questioni critiche sollevate dai commentatori riguarda proprio il nesso causale tra le azioni o omissioni dell’RLS e l’evento infortunistico. Perché la mancata segnalazione di una criticità costituisce un apporto causale al verificarsi di un omicidio colposo? La legge non attribuisce al RLS poteri decisionali o obblighi di gestione. Quanto possono incidere, dal punto di vista giuridico, omissioni relative all’uso degli strumenti di segnalazione su eventi che dipendono principalmente da decisioni e organizzazioni aziendali? In altre parole, se il RLS segnala ma il datore di lavoro non agisce sulla segnalazione, dove si colloca la linea di demarcazione tra responsabilità e autonomia decisionale?
Un altro punto di dibattito riguarda l’art. 50 del d.lgs. 81/2008, comma 1, lettera o), che conferisce al RLS la possibilità di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute. Alcuni osservatori ritengono che una mancata azione in tal senso potrebbe configurare un’omissione qualificata, ma altri sollevano dubbi sull’applicabilità diretta di tale norma ai fini di una responsabilità penale concorrente, poiché il ricorso alle autorità è un potere attribuito per agevolare la tutela dei lavoratori, non un obbligo stringente con sanzioni penali associate in modo esplicito. Secondo questa visione, il ruolo del RLS dovrebbe rimanere quello di promotore di partecipazione e di raccordo informativo, non di gestore di mezzi coercitivi o decisionali nei confronti del datore di lavoro.
Nonostante la sentenza della Cassazione abbia confermato la condanna dell’RLS in quel caso specifico, non può dirsi che essa abbia definitivamente stabilito un principio generale di responsabilità penale automatica per tutti gli RLS in situazioni di infortunio. Piuttosto, essa ha aperto uno spazio interpretativo nel quale ogni caso concreto deve essere valutato attentamente alla luce delle circostanze, delle azioni effettivamente svolte dal RLS, del grado di consapevolezza delle condizioni di rischio e della possibilità effettiva di incidere sulle misure preventive adottate dall’azienda.
Un esempio paradigmatico di come questo orientamento giurisprudenziale possa sfociare in interpretazioni estreme riguarda la tragica vicenda di Luana D’Orazio, l’operaia di 22 anni morta nel 2021 a Prato mentre lavorava a un orditoio con dispositivi di protezione non operativi. In un’analisi argomentativa estrema, si potrebbe chiedere se i colleghi o l’RLS fossero a conoscenza delle condizioni di rischio, se avessero segnalato tali condizioni in modo formale e tempestivo e se la documentazione di tali segnalazioni fosse stata prodotta. Se si adottasse una lettura ampia del principio espresso nella sentenza n. 38914, si potrebbe persino giungere a ipotizzare coinvolgimenti penali in capo a soggetti diversi dal datore di lavoro. Tuttavia, è proprio per evitare derive di questo tipo che la lettura e l’applicazione della sentenza richiedono equilibrio, attenzione alle specificità e una precisa distinzione tra obblighi normativi, competenze e ruoli.
L’effetto più probabile di questa pronuncia, in sede applicativa, sarà un incremento della consapevolezza dei RLS sull’importanza di formalizzare le segnalazioni, di documentare le criticità in modo circostanziato e di attivare i poteri normativi attribuitigli, come il ricorso alle autorità competenti quando necessario, pur mantenendo chiari i limiti del proprio ruolo. Allo stesso tempo, essa sollecita i datori di lavoro e i responsabili della sicurezza a integrare e a rafforzare i sistemi di documentazione, di formazione e di comunicazione interna, affinché non restino zone grigie che possano essere fonte di interpretazioni giuridiche ambigue.
In conclusione, la sentenza n. 38914 del 25 settembre 2023 rappresenta un momento di riflessione profonda sul rapporto tra responsabilità individuali, ruoli normativi e dinamiche organizzative della sicurezza sul lavoro. Essa non annulla la distinzione tra figure tecniche e figure rappresentative, ma amplifica l’importanza della partecipazione attiva, della formalizzazione delle segnalazioni e della capacità di agire nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Per i professionisti della sicurezza, per i rappresentanti dei lavoratori e per i responsabili delle strutture sanitarie e produttive, questa pronuncia costituisce un invito a integrare la cultura della sicurezza con prassi operative solide, trasparenti e ben documentate.
29/04/2026
Professor Guido Botte

