
La sicurezza nei lavori di demolizione: obblighi, prevenzione e responsabilità
I lavori di demolizione rappresentano una delle attività più delicate nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili. La rimozione di una struttura, infatti, non consiste semplicemente nello smantellamento progressivo di elementi edilizi, ma richiede una valutazione preventiva delle condizioni dell’opera e una precisa organizzazione delle diverse fasi di intervento. Durante una demolizione, le condizioni di stabilità possono modificarsi rapidamente e un intervento eseguito con modalità non corrette può determinare crolli improvvisi, cadute dall’alto, proiezione di materiali, esposizione a polveri e coinvolgimento di lavoratori o di altre persone presenti nelle aree circostanti.
Il Decreto Legislativo 81/2008 dedica specifiche disposizioni a questa attività. In particolare, gli articoli da 150 a 156, contenuti nella Sezione VIII del Titolo IV, disciplinano i lavori di demolizione nei cantieri temporanei o mobili, individuando una serie di misure finalizzate a garantire che le operazioni vengano pianificate ed eseguite in condizioni di sicurezza: uno dei primi aspetti sui quali la normativa pone l’attenzione riguarda la fase precedente all’avvio della demolizione. Prima di iniziare i lavori è necessario verificare le condizioni di conservazione e di stabilità delle strutture interessate. Quando dalla verifica emergono condizioni che lo rendono necessario, devono essere predisposte opere di rafforzamento e puntellamento finalizzate a evitare il rischio di crolli. Questo passaggio assume un’importanza fondamentale perché la modalità con cui una struttura reagirà alla rimozione di una parte dell’edificio non può essere valutata correttamente senza conoscerne preventivamente le caratteristiche e le condizioni.
La necessità di procedere con una valutazione preventiva della stabilità è stata evidenziata anche dalla Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 17106 del 2024, relativa a un crollo verificatosi durante lavori di demolizione, è stata posta particolare attenzione alla mancata verifica preliminare della stabilità del manufatto e all’assenza di un adeguato programma delle demolizioni. Nel caso esaminato, le operazioni erano state eseguite con modalità massiva anziché procedere per tratti, utilizzando inoltre modalità operative non conformi a quelle previste dalla documentazione di cantiere. La Corte ha evidenziato come l’adozione di modalità differenti da quelle previste e la mancata verifica delle condizioni strutturali avessero avuto un ruolo determinante nell’evento.
La pianificazione assume quindi un ruolo centrale nella sicurezza delle demolizioni. L’articolo 151 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che i lavori devono essere eseguiti con ordine e cautela e secondo un preciso programma riportato nel Piano Operativo di Sicurezza. Le operazioni devono inoltre svolgersi sotto la sorveglianza di un preposto e con modalità tali da non compromettere la stabilità delle strutture portanti, di collegamento e di quelle eventualmente adiacenti. La presenza del preposto non rappresenta, dunque, un elemento meramente formale dell’organizzazione del cantiere. La sua funzione è strettamente collegata alla vigilanza sull’effettivo rispetto delle procedure e delle disposizioni di sicurezza durante l’esecuzione delle attività. La Cassazione, con la sentenza n. 47093 del 2016, ha affrontato proprio una situazione nella quale due lavoratori stavano effettuando lavori di demolizione senza l’assistenza di un preposto. La Corte ha ricordato che, in assenza del preposto, l’obbligo di vigilanza non viene meno, ma permane in capo al datore di lavoro. Un altro elemento fondamentale riguarda la corretta individuazione della sequenza con cui procedere alla demolizione. La scelta della modalità operativa deve tenere conto delle caratteristiche della struttura e dell’effetto che la rimozione progressiva degli elementi può produrre sull’equilibrio dell’edificio. Non è quindi sufficiente stabilire genericamente che una determinata porzione debba essere demolita: è necessario definire come, in quale ordine e con quali attrezzature dovrà essere effettuata la rimozione.

Un esempio particolarmente significativo è rappresentato dalla sentenza della Cassazione n. 12405 del 2019, relativa alla demolizione di una canna fumaria. Durante i lavori, una parte della struttura crollò colpendo mortalmente un lavoratore. Secondo quanto accertato nel procedimento, la modalità di demolizione adottata, dal basso verso l’alto, non era quella corretta per le condizioni della struttura. La Corte ha confermato la responsabilità individuata nei precedenti gradi di giudizio, sottolineando anche l’importanza del coinvolgimento del coordinatore per la sicurezza nell’individuazione della corretta modalità di esecuzione. Particolare attenzione deve essere prestata anche ai lavori eseguiti in quota. L’articolo 152 del D.Lgs. 81/2008 disciplina specificamente le demolizioni di muri di altezza superiore a due metri. Quando l’attività viene eseguita manualmente, devono essere utilizzati ponti di servizio indipendenti dall’opera oggetto di demolizione, mentre è vietato lavorare o far lavorare gli operai direttamente sui muri in demolizione.
Il rischio di caduta dall’alto può assumere conseguenze particolarmente gravi quando le demolizioni vengono effettuate in prossimità di vani o aperture. La Cassazione, con la sentenza n. 20813 del 2019, ha esaminato il caso di un lavoratore impegnato nella demolizione della parte superiore di un vano ascensore, a circa 7,70 metri dal suolo. Il lavoratore perse l’equilibrio e precipitò all’interno del vano. La Corte ha confermato la responsabilità del datore di lavoro in relazione alla mancata predisposizione delle necessarie opere provvisionali e delle misure di protezione contro il rischio di caduta dall’alto.
La sicurezza durante una demolizione riguarda inoltre la gestione del materiale prodotto dalle lavorazioni. I materiali di risulta non devono essere semplicemente gettati dall’alto, ma devono essere trasportati oppure convogliati attraverso appositi canali. Questi devono essere progettati e utilizzati in modo da evitare ulteriori rischi per le persone presenti nell’area di lavoro. La normativa stabilisce inoltre specifiche condizioni relative all’altezza dello sbocco dei canali e alla sicurezza dell’estremità superiore. Un ulteriore rischio caratteristico delle demolizioni è rappresentato dalla produzione di polveri. L’articolo 153 del D.Lgs. 81/2008 prevede che durante i lavori debba essere ridotto il sollevamento della polvere mediante l’irrorazione con acqua delle murature e dei materiali di risulta. La misura non deve essere considerata un accorgimento secondario, ma una vera e propria prescrizione di sicurezza. La Cassazione, con la sentenza n. 10005 del 2017, ha infatti chiarito che, ai fini della violazione della disposizione, non è necessario dimostrare un livello particolarmente elevato di polverosità: è sufficiente che non siano state adottate le cautele prescritte per ridurre il sollevamento delle polveri, anche la delimitazione dell’area di demolizione costituisce una misura essenziale. L’articolo 154 stabilisce che nella zona interessata dai lavori debbano essere vietati la sosta e il transito attraverso appositi sbarramenti. L’accesso allo sbocco dei canali utilizzati per il convogliamento dei materiali deve inoltre essere consentito soltanto dopo che lo scarico dall’alto sia terminato. L’obiettivo è evitare che persone estranee alle operazioni possano trovarsi accidentalmente nell’area esposta alla caduta di materiali.
La tutela, peraltro, non riguarda esclusivamente i lavoratori del cantiere. La giurisprudenza ha evidenziato come le disposizioni in materia di sicurezza possano assumere rilevanza anche rispetto alle persone che si trovano nelle aree interessate dalle lavorazioni. La sentenza della Cassazione n. 44204 del 2012 ha riguardato il crollo di un edificio contiguo provocato da una demolizione eseguita in modo inadeguato, con conseguenze mortali per persone estranee al cantiere. Nel caso esaminato è stata evidenziata la mancanza di un’adeguata valutazione progettuale della demolizione e delle condizioni statiche nelle diverse fasi dell’intervento.
La sicurezza nei lavori di demolizione nasce quindi molto prima dell’effettivo ingresso degli operatori nell’area di intervento. Una corretta pianificazione deve partire dalla conoscenza dell’opera, dalla verifica della sua stabilità e dalla definizione della sequenza delle attività. Il POS deve tradurre questa pianificazione in modalità operative concrete e coerenti con le condizioni effettive del cantiere, mentre la presenza e la vigilanza del preposto contribuiscono a garantire che quanto previsto venga realmente applicato durante l’esecuzione. Le pronunce della Corte di Cassazione mostrano inoltre come gli incidenti durante le demolizioni non siano necessariamente riconducibili a un singolo errore operativo. Un crollo può essere preceduto da una valutazione insufficiente delle condizioni strutturali, da una pianificazione non adeguata, da modalità di demolizione non corrette o dalla mancata vigilanza sull’attività dei lavoratori. Per questo motivo, la prevenzione deve essere considerata come un processo che accompagna tutte le fasi dell’intervento.
Demolire in sicurezza significa, in definitiva, conoscere la struttura prima di modificarla, programmare le operazioni secondo una sequenza coerente con le sue caratteristiche e controllare costantemente che le condizioni previste rimangano effettivamente garantite durante l’avanzamento dei lavori. È proprio nella capacità di anticipare i possibili cambiamenti della struttura e di organizzare conseguentemente le lavorazioni che si concentra una parte essenziale della prevenzione degli infortuni nei cantieri di demolizione.
14/10/2026
Professor Guido Botte

