
Filiera dei subappalti: il ruolo dell’impresa affidataria secondo la Cassazione
1. Il punto di partenza: chi è davvero l’impresa affidataria?
Il tema centrale della sentenza è il ruolo dell’impresa affidataria all’interno della filiera di appalto e subappalto: la questione è importante perché l’impresa affidataria si trova in una posizione intermedia: riceve contrattualmente i lavori dal committente e, quando non li esegue direttamente, ne affida in tutto o in parte l’esecuzione ad altre imprese.
La Cassazione parte proprio da questa caratteristica contrattuale: essere impresa affidataria non significa semplicemente essere un’impresa che “sta in cantiere”, ma essere il soggetto che ha assunto contrattualmente determinati lavori e decide di affidarne l’esecuzione ad altri.
Da qui deriva una prima conseguenza fondamentale: la posizione dell’impresa affidataria è distinta da quella dell’impresa esecutrice. Non si può quindi trattare l’affidataria come se fosse semplicemente un’impresa esecutrice “più importante” o come se dovesse sostituirsi continuamente alle imprese subappaltatrici nel controllo delle loro attività. La sua responsabilità deve essere letta in relazione al ruolo organizzativo e gestionale che deriva dal contratto di affidamento.
2. La vera novità: “verificare” non significa “vigilare”
Questo è probabilmente il passaggio più importante da ricordare.
L’art. 97, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve:
• verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
• applicare le disposizioni e le prescrizioni del PSC.
La Cassazione sottolinea con particolare chiarezza che la norma parla di “verifica” e non di “vigilanza”, non è una distinzione soltanto terminologica: la precedente formulazione dell’art. 97 parlava infatti di vigilanza sulla sicurezza dei lavori. La modifica introdotta dal D.Lgs. 106/2009 ha sostituito quella impostazione con l’obbligo di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.
La Cassazione valorizza questa modifica e afferma in modo particolarmente netto che: l’impresa affidataria non è il soggetto deputato alla vigilanza continua e minuta sull’attività dei lavoratori dell’impresa esecutrice. Questa vigilanza appartiene invece alla posizione di garanzia del datore di lavoro dell’impresa esecutrice, nell’ambito della propria organizzazione e della propria area di rischio.
Quindi, attenzione alla differenza:
VERIFICA → impresa affidataria
VIGILANZA → impresa esecutrice
La prima è principalmente preventiva, organizzativa e gestionale, la seconda riguarda il controllo dell’effettiva osservanza delle misure di prevenzione durante l’attività lavorativa.
3. Cosa deve fare allora l’impresa affidataria?
Se non deve vigilare continuamente sui lavoratori del subappaltatore, cosa deve fare? La risposta della Cassazione è: deve creare e verificare le “precondizioni” necessarie affinché l’impresa esecutrice possa lavorare in sicurezza. L’affidataria deve quindi assicurarsi che la struttura organizzativa e operativa messa a disposizione dell’impresa esecutrice consenta lo svolgimento sicuro dei lavori.
Il concetto può essere sintetizzato così: l’affidataria deve mettere il subappaltatore nelle condizioni di poter lavorare in sicurezza.
Non deve però trasformarsi nel datore di lavoro del subappaltatore, questa distinzione è essenziale.
4. Il collegamento tra art. 97 e art. 26
La Cassazione arriva a questa interpretazione attraverso un collegamento particolarmente importante con l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. L’art. 97, comma 2, estende infatti al datore di lavoro dell’impresa affidataria gli obblighi derivanti dall’art. 26; questo richiamo non è un elemento secondario, ma rappresenta la chiave interpretativa dell’intero ruolo dell’affidataria. Il modello è quello della collaborazione e del coordinamento tra soggetti diversi che operano nell’ambito dello stesso appalto.
Per comprendere il ragionamento: nell’art. 26 il datore di lavoro che ha la disponibilità giuridica dei luoghi deve garantire determinate condizioni affinché l’impresa appaltatrice possa operare in sicurezza; nell’art. 97 l’impresa affidataria ha invece una sorta di “disponibilità giuridica dei lavori affidati”. Non si tratta quindi necessariamente della disponibilità materiale di tutta l’area fisica del cantiere, ma della disponibilità derivante dal rapporto contrattuale sui lavori che ha assunto, è proprio questa disponibilità contrattuale che determina il suo potere di organizzare, coordinare e governare quella determinata porzione della filiera.
5. Un limite fondamentale: l’affidataria non risponde di tutto il cantiere
Questo è un altro punto particolarmente utile per chi deve valutare responsabilità e adempimenti in sede ispettiva, l’obbligo dell’affidataria riguarda i “lavori affidati”.
Non riguarda automaticamente tutto il cantiere, tutte le imprese presenti, tutti i lavori svolti da imprese con cui l’affidataria non ha un rapporto contrattuale. Il ragionamento è abbastanza semplice: se l’obbligo dell’affidataria deriva dal potere che essa possiede in virtù del contratto, non si può pretendere che governi aree sulle quali non possiede alcun potere contrattuale.
L’unica situazione diversa è quella in cui l’impresa affidataria sia titolare del contratto relativo alla totalità dei lavori del cantiere. In quel caso il perimetro della sua responsabilità coincide sostanzialmente con l’intero complesso dei lavori affidati: per l’attività di controllo, quindi, una domanda diventa essenziale: “Quali lavori sono stati effettivamente affidati contrattualmente a questa impresa?” Prima ancora di valutare cosa abbia fatto o non abbia fatto, occorre individuare l’area di rischio che il contratto pone sotto il suo governo.
6. Secondo limite: i rischi specifici dell’impresa esecutrice
C’è poi un secondo confine: la verifica dell’affidataria riguarda le condizioni e le precondizioni necessarie allo svolgimento sicuro dei lavori, ma non si estende ai rischi specifici propri dell’impresa esecutrice. Questo perché ogni impresa mantiene la propria autonomia organizzativa e la propria posizione di garanzia. In altre parole: l’affidataria deve governare ciò che deriva dal rapporto di affidamento e dalle condizioni organizzative dei lavori affidati; l’esecutrice rimane responsabile della propria attività e dei rischi che appartengono alla propria specifica organizzazione. Questo evita di confondere le diverse posizioni di garanzia.

7. POS: attenzione, la verifica non è una verifica “di merito”
L’art. 97, comma 3, prevede la verifica da parte dell’affidataria dei POS delle imprese esecutrici, ma anche qui bisogna evitare di trasformare l’affidataria in una sorta di “controllore tecnico” dell’intero sistema di sicurezza dell’impresa subappaltatrice. La verifica del POS viene qualificata come verifica di congruenza, non come una verifica di merito specifico delle singole misure adottate dall’impresa esecutrice.
Viene individuato quindi un percorso:
POS dell’affidataria → POS delle esecutrici → verifica di congruenza → trasmissione al CSE → verifica della coerenza con il PSC da parte del CSE. Sono funzioni differenti che non devono essere sovrapposte.
8. E il controllo in cantiere?
Qui la distinzione tra verifica e vigilanza diventa particolarmente importante: l’affidataria deve organizzare un sistema di verifica in cantiere, ma questo non significa effettuare una vigilanza continuativa, minuta e quotidiana sul comportamento dei lavoratori delle imprese subappaltatrici. Si parla invece di una verifica periodica del mantenimento delle condizioni di sicurezza e del rispetto degli obblighi, oltre che dell’applicazione delle misure previste dal PSC. Quindi non è necessario che l’affidataria controlli ogni lavoratore, ogni minuto, durante ogni fase lavorativa, deve invece avere un sistema organizzato attraverso il quale verificare che le condizioni che consentono lo svolgimento sicuro dei lavori siano effettivamente mantenute.
9. Il vero “profilo” dell’impresa affidataria
La sentenza consente, secondo gli autori del documento, di delineare una sorta di vero e proprio “statuto” dell’impresa affidataria.
Il suo ruolo è soprattutto organizzativo, gestionale e di coordinamento, più che di vigilanza operativa. Tra i compiti individuati dal documento rientrano: scelta di imprese esecutrici idonee, verifica della disponibilità di attrezzature, personale e mezzi adeguati, verifica della congruenza dei POS, trasmissione dei POS al CSE, organizzazione di verifiche periodiche in cantiere, verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza, applicazione delle prescrizioni del PSC.
Il punto centrale è che questi adempimenti non sono una serie casuale di obblighi documentali: sono strumenti attraverso cui l’affidataria governa la propria porzione della filiera.
10. La sentenza nasce da un infortunio mortale
La vicenda concreta aiuta a capire perché la questione sia così importante.
Un lavoratore è deceduto dopo essere precipitato da una copertura a causa del cedimento di un lucernario. Nel cantiere mancava un passaggio autorizzato per il transito delle maestranze. La Cassazione ha confermato la condanna del datore di lavoro dell’impresa affidataria, in cooperazione colposa con il datore di lavoro dell’impresa esecutrice e con il CSE. La sentenza, quindi, non sta dicendo che l’affidataria non possa mai essere responsabile di un infortunio avvenuto nell’attività del subappaltatore, dice qualcosa di molto più preciso: la responsabilità dell’affidataria deve essere individuata all’interno dei suoi specifici obblighi di verifica, organizzazione e gestione, senza trasformare automaticamente questi obblighi in una vigilanza generale sull’attività dell’impresa esecutrice.
11. Perché questa sentenza è importante per ispettori e funzionari
Dal punto di vista operativo, il valore della sentenza sta soprattutto nel fornire una chiave per leggere correttamente la filiera degli appalti, quando si valuta la condotta di un’impresa affidataria, il ragionamento dovrebbe quindi procedere per gradi:
1. Individuare il ruolo contrattuale
L’impresa è effettivamente affidataria ai sensi dell’art. 89?
2. Individuare i lavori affidati
Qual è l’esatto perimetro dei lavori che l’impresa ha assunto dal committente?
3. Individuare i subaffidamenti
Quali parti dei lavori sono state affidate ad altre imprese?
4. Individuare le precondizioni di sicurezza
Quali condizioni organizzative, tecniche e gestionali dovevano essere predisposte affinché il subappaltatore potesse operare in sicurezza?
5. Verificare gli adempimenti dell’affidataria
Scelta dell’impresa, idoneità, attrezzature, personale, mezzi, POS, coordinamento, PSC e verifiche periodiche.
6. Separare i ruoli
Occorre poi distinguere ciò che appartiene all’affidataria da ciò che appartiene all’impresa esecutrice e, nel sistema del Titolo IV, da ciò che appartiene al CSE. Questa separazione è fondamentale perché una contestazione non dovrebbe essere costruita sulla semplice presenza dell’impresa affidataria in cantiere, ma sulla violazione di uno specifico obbligo collegato alla sua posizione di garanzia.
12. Conclusione
L’impresa affidataria non deve quindi vigilare minuto per minuto sull’attività dell’impresa esecutrice: deve governare, attraverso obblighi organizzativi, gestionali e di coordinamento, le condizioni che consentono all’impresa esecutrice di lavorare in sicurezza e ci sono due confini da tenere sempre presenti:
CONFINE ESTERNO:
l’affidataria risponde dei lavori che le sono stati affidati, non automaticamente dell’intero cantiere.
CONFINE INTERNO:
la sua verifica non si estende ai rischi specifici propri dell’impresa esecutrice, che conserva la propria autonomia e la propria posizione di garanzia.
In una tabella: la logica della filiera
| Soggetto | Funzione centrale |
|---|---|
| Committente | Affida i lavori e svolge gli obblighi propri della sua posizione |
| Impresa affidataria | Organizza, coordina e verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati |
| Impresa esecutrice | Organizza ed esegue concretamente il lavoro, rispondendo della propria area di rischio |
| CSE | Svolge le funzioni di coordinamento previste dal Titolo IV, secondo la propria posizione di garanzia |
La chiave interpretativa della sentenza è dunque non sovrapporre queste posizioni.
Si evidenzia anche una conseguenza interessante per il futuro: se il ruolo dell’affidataria è principalmente organizzativo e gestionale, anche la formazione dei soggetti che operano nell’impresa affidataria dovrebbe riflettere questa impostazione. Si collega questo aspetto anche al modulo aggiuntivo cantieri dell’Accordo Stato-Regioni 2025, lo stesso vale per i Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro e per i Modelli di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001: per le imprese affidatarie dovrebbe assumere particolare rilievo la capacità di governare la filiera, più che replicare semplicemente gli strumenti tipici dell’impresa esecutrice.
In sostanza la sentenza propone una lettura dell’art. 97 molto precisa: l’affidataria non è il “vigilante” del subappaltatore. È il soggetto che, in virtù del proprio ruolo contrattuale, deve assicurare che esistano le condizioni organizzative, tecniche e gestionali necessarie affinché il subappaltatore possa lavorare in sicurezza. Ed è proprio questa la prospettiva che permette di leggere correttamente la filiera degli appalti, evitando sia di restringere eccessivamente la responsabilità dell’affidataria, sia di trasformarla in una responsabilità generale su tutto ciò che accade nel cantiere.
30/09/2026
Professor Guido Botte

