
La questione della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili ha acquisito una rilevanza crescente a partire dal primo ottobre 2024, data in cui decorrono gli obblighi di legge stabiliti dalle nuove disposizioni normative. Il quadro giuridico di riferimento include il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56, e il decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132, che ha regolamentato le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a crediti. L’obiettivo originario di queste disposizioni era quello di istituire un sistema che premiasse le imprese virtuose, garantendo al contempo la sicurezza nei cantieri e promuovendo una cultura organizzativa più proattiva. Tuttavia, come evidenziato da diversi contributi critici, tra cui il saggio di Paolo Pascucci e Maria Giovannone, la normativa rischia di trasformarsi principalmente in uno strumento formale di controllo e regolarità, piuttosto che in un vero incentivo alla prevenzione e alla premialità.
Dal punto di vista operativo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha dovuto affrontare le difficoltà legate all’implementazione del sistema. La circolare n. 4 del 23 settembre 2024 aveva già stabilito che la trasmissione dell’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva tramite PEC aveva efficacia fino al 31 ottobre 2024, ma non sostituiva la necessità di formalizzare l’istanza attraverso il portale online. La nota n. 376 del 7 ottobre 2024, firmata dal Direttore Paolo Pennesi, ha sottolineato come la maggior parte degli operatori interessati non avesse ancora completato l’istanza, ricordando che senza questo adempimento non sarebbe stato possibile operare nei cantieri a partire dal 1° novembre 2024. La nota evidenzia anche l’importanza di evitare un sovraccarico del portale negli ultimi giorni di ottobre, fenomeno che avrebbe potuto rallentare le procedure. In questo contesto, l’INL ha invitato associazioni e ordini professionali a collaborare nella corretta diffusione delle informazioni e nell’assistenza agli operatori, sottolineando la necessità di un approccio graduale e consapevole alla nuova disciplina.
La sospensione della patente a crediti è un tema centrale della normativa, disciplinato dall’art. 27, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dai decreti e dalle leggi del 2024. La sospensione può essere adottata dall’Ispettorato in caso di infortuni gravi, che comportino la morte di un lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, imputabile almeno a titolo di colpa grave al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente responsabile. La circolare 4/2024 specifica che l’adozione del provvedimento deve essere motivata e, se necessario, preceduta dalla richiesta di parere alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro. L’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi dell’evento, finalizzato all’adozione della sospensione, tiene conto anche dei verbali redatti da pubblici ufficiali sul luogo dell’infortunio, ma l’accertamento definitivo della responsabilità resta di competenza dell’autorità giudiziaria. La normativa precisa che la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente dalla diligenza richiesta, con violazioni evidenti delle norme di sicurezza e consapevolezza chiara dei rischi a cui sono esposti i lavoratori. Solo laddove siano accertate tutte le condizioni, compresa la gravità della condotta, il provvedimento di sospensione può essere adottato; in assenza di tali presupposti, l’istruttoria si conclude con l’archiviazione della pratica.
Il DM 132/2024 disciplina anche specificamente i casi di sospensione in seguito a infortuni mortali o inabilità permanente. Nel primo caso, l’adozione del provvedimento è generalmente obbligatoria, salvo motivazioni contrarie adeguatamente documentate dall’Ispettorato, volte a evitare gravi rischi per altri lavoratori o per la pubblica incolumità. Per gli eventi che comportano inabilità permanente, la sospensione dipende anche dal riconoscimento dell’inabilità da parte dell’INAIL, che deve comunicare i risultati alla sede competente dell’Ispettorato. In situazioni di menomazione immediatamente accertabile, come la perdita di un arto, il provvedimento può essere adottato anche senza attendere il riconoscimento formale, se necessario per valutare la responsabilità per colpa grave. In generale, la sospensione a seguito di inabilità permanente presenta un maggiore margine di discrezionalità, tenendo conto della possibilità di provvedimenti già adottati ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 o dell’art. 321 c.p.p., che possono rendere superflua la sospensione della patente se sufficienti a prevenire il ripetersi di infortuni.
Dal punto di vista della qualificazione, il sistema della patente a crediti mira a distinguere le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, definiti ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 81/2008 e nell’Allegato X, includendo una vasta gamma di lavori edili e di ingegneria civile, dalla costruzione e manutenzione di opere fino a scavi e montaggio di prefabbricati. Rientrano anche attività specifiche in spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, nonché manifestazioni fieristiche, mentre restano escluse attività di mera fornitura, prestazioni professionali intellettuali o lavori in ambiti minerari e idrocarburi che non implicano cantieri temporanei. Dal punto di vista soggettivo, la patente riguarda sia le imprese esecutrici che le affidatarie, nel caso svolgano direttamente attività di cantiere, nonché i lavoratori autonomi, compresi quelli occasionali e le imprese individuali senza dipendenti. Sono esenti, inoltre, le imprese in possesso di attestazione SOA di classifica III o superiore, necessaria per gare pubbliche di lavori oltre i 150.000 euro.
La lettura critica di Pascucci e Giovannone evidenzia come la normativa, pur essendo nata per incentivare la cultura della sicurezza e premiare le imprese virtuose, rischi di limitarsi a un mero controllo formale, senza incidere significativamente sulla prevenzione reale. In origine, l’art. 27 puntava a un approccio trasversale e premiale, capace di valutare standard organizzativi, formativi, contrattuali e partecipativi, anche mediante interventi volontaristici, e di favorire l’accesso a trattamenti preferenziali in appalti pubblici e agevolazioni finanziarie. La nuova formulazione, invece, enfatizza l’autocertificazione e la regolarità formale, riducendo il potenziale preventivo del sistema. Gli autori sottolineano l’urgenza di una strategia nazionale di sicurezza sul lavoro che promuova partecipazione, trasparenza e governance multilivello, coordinando management, lavoratori, sindacati, committenti e istituzioni, in linea con le indicazioni della Commissione europea e dei principi internazionali di prevenzione primaria.
In definitiva, la patente a crediti rappresenta un tentativo di qualificare e responsabilizzare imprese e lavoratori autonomi nei cantieri, ma la sua efficacia dipenderà dall’implementazione concreta, dalla diffusione delle informazioni, dalla capacità degli organi ispettivi di applicare correttamente i provvedimenti cautelari e dalla reale attenzione delle imprese alla cultura della sicurezza, oltre il mero adempimento formale previsto dalla normativa.
15/04/2026
Professor Guido Botte

