RLS e Sentenza n. 38914: responsabilità penale e ruolo nella sicurezza sul lavoro

La sentenza della Cassazione Penale n. 38914 del 25 settembre 2023 ha rappresentato un punto di svolta nel dibattito italiano sulla sicurezza sul lavoro, ponendo l’accento sul ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e sulle possibili implicazioni penali connesse alle sue azioni, o alla loro assenza. Questo pronunciamento ha suscitato discussioni e riflessioni non solo tra giuristi e consulenti della sicurezza, ma anche tra lavoratori e rappresentanti sindacali, sollevando domande delicate sulla natura dei compiti attribuiti a questa figura e sui limiti della responsabilità personale. Per comprendere appieno il contesto, è necessario partire dall’analisi della vicenda che ha portato alla condanna, distinguendo ruoli e competenze, e interrogandosi sulle conseguenze future per il sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Nel caso oggetto della sentenza, il datore di lavoro era stato ritenuto penalmente responsabile di omicidio colposo in quanto aveva consentito a un lavoratore, formalmente assunto come impiegato, di svolgere mansioni da magazziniere, utilizzando un carrello elevatore senza aver ricevuto alcuna formazione o addestramento specifico. La Corte ha però introdotto un elemento nuovo e controverso, stabilendo la responsabilità penale del RLS per “cooperazione nel delitto colposo”. In termini concreti, ciò significa che il rappresentante dei lavoratori può essere chiamato in causa quando il suo intervento o la sua mancata azione contribuiscono, in combinazione con le carenze del datore di lavoro, a determinare l’evento lesivo.

Per comprendere la portata di questa pronuncia, occorre prima chiarire le differenze tra RSPP e RLS. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è un professionista tecnico altamente qualificato, scelto e remunerato dal datore di lavoro per individuare rischi, proporre misure preventive e gestire gli aspetti tecnico-organizzativi della sicurezza. La sua formazione è ampia e approfondita, comprendendo aspetti tecnici, giuridici e gestionali. Il RLS, invece, rappresenta i lavoratori nella gestione della sicurezza, ma non è un tecnico per definizione: la sua formazione, pur obbligatoria per legge, non lo rende un esperto comparabile a un RSPP. Inoltre, non riceve retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento delle funzioni di rappresentanza e il suo ruolo è basato su elezione interna tra i dipendenti, senza necessità di titoli accademici specifici.

Questa distinzione è cruciale, perché la condanna del RLS apre scenari giuridici delicati. Tradizionalmente, la responsabilità del RLS era limitata al monitoraggio, alla segnalazione delle criticità e alla collaborazione con l’RSPP e il datore di lavoro. Il Decreto Legislativo 81/2008 non prevede sanzioni penali dirette per questa figura, ma la sentenza n. 38914 suggerisce che l’inosservanza di alcuni obblighi, anche solo in termini di segnalazioni inefficaci o non documentate, possa configurare un coinvolgimento penale.

Un elemento controverso riguarda il ruolo consultivo del RLS. Già in precedenti pronunce, come la sentenza della Cassazione del 16 ottobre 2020, n. 28726, il RLS non era stato ritenuto penalmente responsabile pur avendo segnalato criticità specifiche al datore di lavoro. In quel caso, i rappresentanti sindacali avevano evidenziato rischi concreti legati alla movimentazione di travi di lunghezza superiore a dieci metri, ma la gestione inadeguata dell’attività da parte del datore di lavoro aveva portato comunque a una condanna penale solo per quest’ultimo. Il RLS, quindi, aveva esercitato la funzione prevista dall’articolo 50, comma 1, lettera (o) del D.Lgs. 81/08, che gli consente di ricorrere alle autorità competenti qualora ritenga insufficienti le misure preventive adottate. La sentenza del 2023 non sembra aver considerato questa possibilità, sollevando interrogativi sul nesso causale tra l’azione o l’omissione del RLS e il tragico evento verificatosi.

Il caso ha messo in evidenza un potenziale paradosso: il RLS potrebbe essere considerato responsabile per non aver effettuato segnalazioni scritte ritenute insufficienti, mentre la legge gli conferisce strumenti più efficaci, come il ricorso diretto alle autorità competenti. La mancanza di questa azione non è stata contestata in modo esplicito, generando un contrasto interpretativo tra l’obbligo di semplice segnalazione interna e la facoltà di intervento esterno, che avrebbe potuto evitare l’incidente. Ciò porta a una riflessione sul rischio di una responsabilizzazione eccessiva del RLS, una figura deputata alla rappresentanza dei lavoratori e non alla gestione tecnica dei rischi.

Un elemento ancora più drammatico per comprendere la portata sociale della vicenda è l’incidente di Luana D’Orazio, operaia di ventidue anni morta nel 2021 mentre lavorava all’orditoio di un’azienda tessile a Montemurlo, in provincia di Prato. Le circostanze dell’incidente evidenziano la complessità delle dinamiche aziendali in realtà di piccole dimensioni, dove dispositivi di protezione bypassati o malfunzionanti erano a conoscenza del personale. In contesti simili, il RLS può trovarsi di fronte a scelte difficili, tra segnalazioni interne, pressioni gerarchiche e limiti operativi. La sentenza n. 38914 impone una riflessione sulle conseguenze di questa responsabilizzazione, soprattutto in termini etici e pratici.

Non meno rilevante è il possibile coinvolgimento del singolo lavoratore non eletto RLS. L’articolo 20 del D.Lgs. 81/08 assegna ai lavoratori obblighi specifici, tra cui contribuire, insieme a datori di lavoro e dirigenti, all’adempimento degli obblighi di sicurezza, e segnalare immediatamente difetti dei dispositivi o condizioni di pericolo. Se applicato in maniera rigorosa, questo principio potrebbe teoricamente estendere la responsabilità penale anche a lavoratori ordinari, nel caso in cui omissioni o negligenze contribuiscano a eventi gravi o letali. È un tema sensibile che richiama la necessità di bilanciare la tutela dell’integrità fisica dei lavoratori con l’equità del sistema giudiziario.

L’aspetto più problematico della sentenza riguarda dunque la possibile generalizzazione del principio di “cooperazione nel delitto colposo”. Se adottato sistematicamente, potrebbe configurare uno scenario in cui lavoratori e rappresentanti sindacali, pur agendo in buona fede e nel rispetto dei compiti assegnati dalla legge, siano chiamati a rispondere penalmente per le inadempienze del datore di lavoro. Questo rischio solleva questioni non solo giuridiche, ma anche sociali: la norma, concepita per proteggere i soggetti più deboli, potrebbe trasformarsi in uno strumento di responsabilizzazione individuale eccessiva.

D’altro canto, la sentenza richiama l’importanza della documentazione e della formalizzazione delle segnalazioni. Se l’RLS rileva criticità significative, la prassi suggerita sarebbe quella di documentarle in modo circostanziato e, se necessario, ricorrere agli strumenti previsti dall’art. 50 comma 1 lettera (o), rivolgendosi alle autorità competenti. La mancata adozione di questi strumenti, unita alla diffusione di informazioni incomplete, può diventare elemento di discussione in sede giudiziaria. Tuttavia, rimane aperto il quesito sull’effettiva proporzionalità di una responsabilizzazione penale del RLS rispetto alle mancanze strutturali o gestionali del datore di lavoro.

In prospettiva, la sentenza n. 38914 invita a una riflessione più ampia sul sistema di prevenzione italiano. La formazione dei RLS, pur obbligatoria, non li rende esperti tecnici equiparabili a un RSPP. Pertanto, attribuire responsabilità penale diretta in caso di eventi mortali rischia di travalicare le finalità originarie della legge, che punta a creare una rete di controllo condivisa tra lavoratori, datori di lavoro e professionisti della sicurezza. Una soluzione equilibrata potrebbe consistere in una maggiore chiarezza normativa sul ruolo del RLS, sui limiti della responsabilità penale e sugli strumenti efficaci di intervento, come il ricorso alle autorità competenti.

La sentenza mette inoltre in luce un altro punto cruciale: la necessità di consolidare procedure interne efficaci e documentate. Ogni segnalazione deve essere tracciata, dettagliata e formalizzata, in modo che possa essere verificata e utilizzata in sede giudiziaria, senza che il RLS si trovi in una condizione di rischio per la sua semplice funzione di rappresentanza. Questa esigenza non riguarda solo i grandi contesti industriali, ma anche le piccole realtà, dove le dinamiche interne spesso determinano l’efficacia della prevenzione.

In conclusione, la pronuncia della Cassazione n. 38914 rappresenta un monito e un’occasione di dibattito. Da un lato, evidenzia la centralità della funzione del RLS nel sistema di prevenzione, dall’altro solleva interrogativi sulla sostenibilità di una responsabilizzazione penale troppo estesa. È necessario un equilibrio tra tutela della sicurezza, corretto adempimento degli obblighi e rispetto della natura del ruolo del RLS. La comunità dei professionisti, dei sindacati e delle autorità di vigilanza dovrà confrontarsi con queste tematiche, affinché il sistema di prevenzione rimanga efficace senza trasformare i rappresentanti dei lavoratori in soggetti penalmente esposti per eventi spesso derivanti da carenze organizzative strutturali.

La riflessione finale riguarda la cultura della sicurezza in azienda: un RLS non è un tecnico, ma un facilitatore della prevenzione, un ponte tra lavoratori e datore di lavoro. La legge e la giurisprudenza devono fornire strumenti chiari e proporzionati, capaci di tutelare chi lavora e di garantire che eventuali responsabilità siano attribuite correttamente, senza generare un effetto intimidatorio o sproporzionato sulla figura che dovrebbe contribuire alla sicurezza in modo consultivo e collaborativo.

25/03/2026

 

Professor Guido Botte