
L’accreditamento istituzionale in Campania
Nel sistema sanitario italiano, l’accreditamento istituzionale rappresenta uno snodo fondamentale nel rapporto tra strutture sanitarie e Servizio Sanitario Nazionale. Non si tratta di un semplice adempimento amministrativo, ma di un vero e proprio strumento di governo dell’offerta sanitaria, attraverso il quale la Regione seleziona, valuta e monitora i soggetti pubblici e privati che possono erogare prestazioni per conto del SSR. In Campania, questo ruolo è svolto dal Regolamento regionale n. 1 del 22 giugno 2007, che definisce requisiti, procedure e criteri per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie.
Il regolamento nasce in un contesto normativo già strutturato, che affonda le proprie radici nel decreto legislativo 502 del 1992 e nelle sue successive modifiche. La Regione Campania, con questo atto, ha inteso dare una forma concreta e operativa ai principi nazionali, adattandoli alle esigenze del territorio e alla propria programmazione sanitaria. L’obiettivo dichiarato non è soltanto autorizzare strutture a operare, ma promuovere un miglioramento continuo della qualità dell’assistenza, garantendo al contempo appropriatezza, efficienza e tutela dei diritti dei cittadini.
Uno degli elementi più rilevanti del regolamento è la chiara distinzione tra autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale. L’autorizzazione rappresenta il prerequisito minimo per poter svolgere attività sanitaria, attestando il possesso dei requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici. L’accreditamento, invece, interviene su un piano ulteriore: non basta essere autorizzati, ma è necessario dimostrare di essere funzionali alla programmazione regionale e di possedere requisiti aggiuntivi legati soprattutto alla qualità organizzativa e tecnico-professionale.
Il regolamento chiarisce sin dall’inizio che l’accreditamento istituzionale non equivale automaticamente alla stipula di accordi contrattuali con il Servizio Sanitario Nazionale. Questo passaggio è spesso frainteso, soprattutto dalle strutture private. Essere accreditati significa essere potenzialmente idonei a erogare prestazioni per conto del SSR, ma la remunerazione delle prestazioni avviene solo nell’ambito di specifici accordi contrattuali, che tengono conto delle risorse disponibili e dei fabbisogni programmati.
Un altro aspetto centrale è il principio di equi-ordinazione tra strutture pubbliche, pubbliche equiparate e private. Il regolamento campano ribadisce che tutte le tipologie di soggetti sono sottoposte alle stesse regole di accesso all’accreditamento, pur nel rispetto delle differenze organizzative e giuridiche. Questo approccio mira a garantire una concorrenza regolata, nella quale la qualità dell’assistenza e la rispondenza ai bisogni di salute della popolazione diventano i veri criteri di selezione.
La programmazione regionale assume un ruolo determinante in tutto il procedimento. L’accreditamento non è mai valutato in astratto, ma sempre in relazione al fabbisogno sanitario, agli indici di popolazione, alla domanda appropriata e alla distribuzione territoriale dei servizi. Il regolamento dedica ampio spazio alla definizione dei riferimenti programmatici per le diverse tipologie di strutture: dalle attività di ricovero ospedaliero, alle strutture residenziali e semiresidenziali, fino alle prestazioni specialistiche ambulatoriali. Ogni ambito è analizzato in relazione a piani regionali, indici nazionali e dati epidemiologici, con l’obiettivo di evitare sia carenze che esuberi non funzionali.
Questo approccio spiega perché l’accreditamento possa essere negato anche a strutture che, sul piano tecnico, risultano pienamente idonee. Se in un determinato ambito territoriale l’offerta supera il fabbisogno programmato, la Regione può limitare o negare nuovi accreditamenti, per preservare l’equilibrio del sistema e garantire una competizione realmente efficace. In questi casi, il regolamento prevede valutazioni approfondite che tengono conto della mobilità sanitaria, dei tempi di attesa, dell’obsolescenza delle strutture e delle previsioni di tendenza della domanda.
Dal punto di vista procedurale, il regolamento definisce in modo puntuale l’iter per la richiesta di accreditamento. Le strutture già in esercizio devono presentare un’istanza corredata non solo dall’autorizzazione, ma anche da una relazione dettagliata sulle attività svolte negli ultimi ventiquattro mesi. Questa relazione non ha un valore meramente descrittivo: deve documentare volumi di attività, tipologie di prestazioni, casistica trattata e, soprattutto, aspetti qualitativi come l’accessibilità, l’appropriatezza, la continuità delle cure e la soddisfazione degli utenti. In altre parole, la struttura è chiamata a dimostrare, dati alla mano, di produrre valore sanitario.
La verifica dei requisiti ulteriori è affidata a Nuclei di Valutazione appositamente istituiti e formati. Il loro compito non si limita all’analisi documentale, ma comprende sopralluoghi, colloqui e valutazioni complessive del livello di qualità organizzativa e tecnico-professionale. Al termine del processo, il Nucleo redige un rapporto finale che può portare al rilascio dell’accreditamento, all’assegnazione di prescrizioni o, nei casi più critici, al diniego.
Un elemento di particolare interesse è la possibilità di rilasciare un accreditamento con riserva di verifica dell’attività e dei risultati. Questa modalità è pensata per nuove strutture o per l’avvio di nuove attività, quando non è ancora disponibile uno storico sufficiente di dati. In questi casi, l’accreditamento ha una durata temporanea e consente alla Regione di valutare, nel tempo, se i volumi di attività e la qualità dei risultati siano coerenti con gli standard richiesti. È un meccanismo che bilancia l’esigenza di innovazione e ampliamento dell’offerta con la necessità di controllo e garanzia per il cittadino.
Il regolamento non trascura neppure la fase successiva al rilascio dell’accreditamento. La vigilanza è continua e può essere attivata in qualsiasi momento. La perdita dei requisiti può comportare diffide, sospensioni o, nei casi più gravi, la revoca dell’accreditamento. Anche in questo caso, l’impostazione non è punitiva ma correttiva: la struttura viene messa nelle condizioni di adeguarsi, entro termini definiti, prima di arrivare a provvedimenti definitivi.
La durata dell’accreditamento istituzionale è fissata in quattro anni, con l’obbligo di presentare domanda di rinnovo con largo anticipo. Il rinnovo non è automatico e presuppone una nuova verifica del permanere di tutte le condizioni richieste. Questo rafforza l’idea dell’accreditamento come processo dinamico e non come titolo acquisito una volta per tutte.
Infine, l’istituzione dell’anagrafe delle strutture accreditate contribuisce alla trasparenza del sistema. La pubblicazione periodica dei dati consente non solo alla Regione, ma anche ai cittadini e agli operatori, di avere una visione chiara dell’offerta sanitaria accreditata sul territorio.
A distanza di anni dalla sua emanazione, il Regolamento regionale del 22 giugno 2007 continua a rappresentare un riferimento imprescindibile per chi opera nel settore sanitario in Campania. La sua impostazione, fortemente orientata alla qualità, alla programmazione e alla verifica dei risultati, anticipa molti dei temi che oggi sono al centro del dibattito sulla sostenibilità dei sistemi sanitari. Comprenderne la logica e applicarne correttamente i principi significa non solo rispettare un obbligo normativo, ma contribuire attivamente a un sistema sanitario più efficace, equo e orientato ai bisogni reali della popolazione.
18/03/2026
Professor Guido Botte

