
Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro: raccomandazioni per i datori di lavoro
In un contesto normativo in evoluzione (con i decreti ministeriali del 1°, 2 e 3 settembre 2021), i datori di lavoro sono chiamati non solo a rispettare gli obblighi prescrittivi, ma anche — ed è qui che entra in gioco il “valore aggiunto” della prevenzione — a implementare misure gestionali, organizzative e operative virtuose, che vanno oltre il mero adempimento formale. L’Inail, insieme a Confimi Industria, ha pubblicato un documento tecnico intitolato “La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica”, che contiene utili raccomandazioni pragmatiche rivolte ai datori di lavoro.
Di seguito una proposta di struttura per un articolo che potresti pubblicare sul blog:
Il quadro normativo di riferimento
Per contestualizzare, è utile riassumere brevemente le tre direttrici normative che hanno “rivoluzionato” la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro:
• Decreto 1 settembre 2021 (“Decreto Controlli”) — stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46 comma 3 lett. a) punto 3 del D.Lgs. 81/2008.
• Decreto 2 settembre 2021 (“Decreto GSA”) — disciplina la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.
• Decreto 3 settembre 2021 (“Minicodice” / norme di progettazione antincendio) — stabilisce criteri generali per progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Questi decreti, unitamente alle norme tecniche di prevenzione incendi (es. il Codice di prevenzione incendi / norme UNI / regole tecniche verticali), costituiscono il nuovo “cappello” normativo cui attenersi.
Dal punto di vista pratico, l’obiettivo è che il datore di lavoro non si limiti a “fare quanto prescritto”, ma costruisca un sistema coerente di sicurezza antincendio con sorveglianza, manutenzione, procedure di emergenza, formazione e verifica continua.
Nel decreto del 1 settembre 2021, la sorveglianza è definita come l’insieme di controlli visivi atti a verificare, tra un controllo periodico e il successivo, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative: che siano fruibili, non presentino danni evidenti e siano mantenuti efficienti.
È necessario predisporre liste di controllo per ciascun impianto, attrezzatura o sistema antincendio. In queste liste si indichi: cosa verificare, come (modalità del controllo, se occorre intervenire su particolari punti), con quale periodicità (giornaliera, settimanale, prima dell’avvio dell’attività, fine giornata), chi svolge la sorveglianza, a chi segnalare anomalie riscontrate.
Bisogna accertarsi che la sorveglianza sia effettivamente svolta come previsto: cioè, le checklist compilate, le segnalazioni annotate, gli interventi correttivi attuati; bisogna tenere conto della valutazione del rischio incendio: gli impianti più critici richiederanno controlli più serrati. Le norme tecniche citate nell’allegato I del decreto 1/9/2021 contengono indicazioni utili in merito alle modalità di sorveglianza per le varie tipologie di sistema.
Nella sorveglianza vanno incluse: le misure antincendio preventive (depositi, stoccaggio, materiali combustibili, ventilazione, vie di esodo sgombre), eventuali divieti o limitazioni d’esercizio derivanti dalla valutazione del rischio (ad esempio uso di fiamme libere, apparecchiature non conformi), la segnaletica di sicurezza, la sua visibilità, integrità e corretto posizionamento.
Il cuore “tecnico” della sicurezza antincendio, dove spesso le inefficienze emergono, è rappresentato da manutenzione e controlli periodici. Il Decreto del 1 settembre 2021 disciplina in modo puntuale questi aspetti.
Le raccomandazioni principali del documento INAIL sono:
1. Istituire un registro dei controlli (registro dei controlli antincendio) di cui il datore di lavoro è responsabile. In tale registro devono comparire: l’elenco degli impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio oggetto di controllo / manutenzione; l’identificazione dei soggetti (tecnici) che effettuano tali controlli e manutenzioni; la documentazione dei controlli eseguiti (data, attività svolte, esito, anomalie riscontrate e soluzioni adottate); l’indicazione delle scadenze per i controlli successivi.
2. Affidare i controlli e le manutenzioni a tecnici manutentori qualificati (o società abilitate). Il decreto 1 settembre 2021 introduce (anche se con rimandi all’allegato II) la figura del tecnico manutentore antincendio qualificato, con competenze definite.
3. Accertarsi che i controlli e le manutenzioni siano effettuati alle scadenze previste da norme tecniche, regolamentazioni, manuali di uso/manutenzione; secondo la regola dell’arte, nel rispetto delle norme tecniche e delle istruzioni del fabbricante; con rendicontazione formale nel registro; con soluzioni tempestive e tracciate alle anomalie rilevate.
4. Verificare che la manutenzione non sia solo “ordinaria”, ma comprenda anche interventi più strutturali (sostituzioni, ripristini, adeguamenti) quando necessari.
5. Tenere aggiornata la documentazione tecnica degli impianti (manuali, schemi, certificazioni) in un dossier facilmente consultabile in caso di ispezione o di emergenza.
In pratica, queste raccomandazioni spingono il datore di lavoro verso una gestione più proattiva, con piena consapevolezza che il “registro dei controlli” non è un semplice adempimento, ma uno strumento strategico per monitorare lo stato di salute dell’intero sistema antincendio.
Un aspetto fondamentale della gestione antincendio non è tecnico, ma organizzativo e procedurale. Il documento INAIL sottolinea che anche nelle realtà in cui non è obbligatorio redigere un piano di emergenza completo, le misure minime antincendio devono essere integrate nel DVR (o nel documento prodotto con procedure standardizzate) e comunicate ai lavoratori.
Il datore di lavoro deve assicurarsi che tutti i lavoratori siano informati, in modo chiaro e aggiornato, dei nominativi e recapiti: degli addetti antincendio (o del datore di lavoro, se ricoprono tale ruolo) — per area, compartimento, piano; degli addetti al primo soccorso; di eventuali altre figure con responsabilità specifiche in caso d’emergenza (coordinatori, responsabili dell’evacuazione, referenti di zona).

È importante la precisione delle procedure e la chiarezza dei ruoli possono fare la differenza in emergenza. Un buon piano d’evacuazione non è solo un documento, ma un sistema dinamico da “esercitare” e migliorare.
Informazione e formazione dei lavoratori (art. 36 D.Lgs. 81/2008)
Le raccomandazioni del documento INAIL ribadiscono che il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano informazione e formazione sui rischi specifici di incendio e sulle procedure aziendali, anche sulla base di quanto indicato in DVR e nelle procedure di prevenzione antincendio.
La formazione e l’esercitazione con continuità sono fondamentali per trasformare il sistema antincendio da “teorico” a effettivamente operativo.
Alcune “best practice” e consigli operativi possono essere Audit interno periodico, coordinamento interfunzionale coinvolgendo le funzioni aziendali, digitalizzazione della documentazione favorendo tracciabilità e riducendo errori manuali, coinvolgimento attivo del personale, pianificazione degli investimenti, revisione periodica del DVR / valutazione rischi incendio, simulazioni di scenario “peggiore”: non solo esercitazioni standard, ma occasionalmente provare scenari più avversi (vie bloccate, panico, presenza di persone con ridotta mobilità) per testare robustezza del sistema, infine monitoraggio delle modifiche normative e normative tecniche: dato che il sistema normativo antincendio è in evoluzione (es. modifiche al decreto controlli, proroghe, aggiornamenti dell’Allegato II) è importante mantenersi aggiornati mediante abbonamenti a newsletter, partecipazione a corsi, collaborazioni con professionisti antincendio.
03/11/2025
Professor Guido Botte

