
Sicurezza sul lavoro: tutte le novità dell’Accordo Stato-Regioni 2025
Il 2025 segna un momento di svolta nella normativa italiana sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il 17 aprile, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un nuovo Accordo per la formazione in materia di salute e sicurezza, che rivoluziona profondamente l’assetto precedente. Questo documento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, ha l’obiettivo di uniformare, semplificare e rendere più efficaci i percorsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Un cambiamento atteso da anni, che sostituisce integralmente gli accordi del 2011 e del 2016, ormai superati rispetto all’evoluzione del mondo del lavoro, delle tecnologie e dei rischi professionali. Ma cosa prevede nel dettaglio il nuovo accordo? Chi riguarda? E quali sono gli impatti concreti su aziende, formatori e lavoratori? Scopriamolo insieme.
Un nuovo approccio alla formazione: più strutturato, più rigido, più chiaro
L’Accordo 2025 segna un cambio di paradigma. Non si limita ad aggiornare ore o moduli: ridefinisce l’intera struttura della formazione obbligatoria in materia di sicurezza, specificando durate, contenuti minimi, modalità di erogazione e frequenza degli aggiornamenti.
La logica è quella della professionalizzazione della formazione: basta corsi improvvisati, poco coerenti o non verificabili. Il nuovo sistema impone criteri rigidi per i soggetti formatori, per i formati e per i contenuti, nella convinzione – condivisibile – che una formazione efficace sia il primo vero presidio di prevenzione degli incidenti sul lavoro.
Le principali novità dell’Accordo
1. Formazione obbligatoria per tutte le figure della sicurezza
Il cuore dell’accordo è l’aggiornamento dei percorsi formativi per tutte le figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale. Vediamole nel dettaglio:
• Datori di lavoro: obbligatorio un corso base di 16 ore (diviso tra moduli giuridici e organizzativi). Per chi opera in edilizia è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore. Se il datore di lavoro svolge anche il ruolo di RSPP, dovrà affrontare ulteriori moduli (fino a 40 ore), comprensivi di esercitazioni pratiche come la stesura del DVR.
• Preposti: devono integrare la formazione base con un modulo di 12 ore, non erogabile in e-learning, focalizzato sulla supervisione e sulla comunicazione. L’aggiornamento è previsto ogni due anni, ma può essere anticipato in caso di cambiamenti nei rischi aziendali.
• Dirigenti: la loro formazione è di 12 ore, con un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per chi opera in edilizia. A differenza dei preposti, i dirigenti possono svolgere la formazione anche in e-learning.
• RSPP e ASPP: i percorsi rimangono su tre moduli (A, B e C), per un totale di 100 ore. Solo il modulo A è consentito in e-learning. Gli aggiornamenti sono ogni 5 anni (40 ore per RSPP, 20 per ASPP).
• Coordinatori per la sicurezza: corso intensivo di 120 ore, con aggiornamenti quinquennali da 40 ore. E-learning consentito solo per i moduli giuridici.
• Lavoratori: 4 ore di formazione generale, più 4, 8 o 12 ore di formazione specifica in base al rischio (basso, medio, alto). L’aggiornamento è quinquennale e dura almeno 6 ore.
Questa articolazione tiene conto della complessità crescente di molte mansioni e mira a garantire competenze reali, non solo attestati.
2. Un ampliamento dell’obbligo formativo: nuove attrezzature e ambienti a rischio
Una delle novità più rilevanti riguarda l’estensione dell’obbligo di formazione a nuove macchine e ambienti ad alto rischio, non precedentemente normati.
Attrezzature:
Per macchinari prima non inclusi nei precedenti accordi, ora sono previsti percorsi specifici:
• Macchine raccogli-frutta: 8 ore totali.
• Caricatori di materiali: 8 ore (4 teoria + 4 pratica).
• Carriponte: da 6 a 10 ore in base al tipo di comando.
Queste attrezzature, largamente diffuse in edilizia, agricoltura e logistica, richiedevano da tempo una regolamentazione formativa specifica, ora finalmente introdotta.
Ambienti confinati:
Altra grande innovazione è la formazione obbligatoria per chi lavora in ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Il corso è di 12 ore, di cui 8 obbligatoriamente pratiche e in presenza. L’e-learning è escluso per questa formazione, vista la necessità di addestramento operativo.
L’aggiornamento quinquennale prevede almeno 4 ore pratiche e una sessione informativa su evoluzioni normative e tecniche.
3. Maggiore rigore organizzativo: docenti, partecipanti, registri
L’Accordo introduce norme puntuali su come devono essere organizzati i corsi:
• Massimo 30 partecipanti per classe (tranne per l’e-learning).
• Presenza minima del 90% per accedere alla verifica finale.
• Rapporti massimo docente/discente di 1:6 per le attività pratiche.
• Obbligo di registro presenze (cartaceo o elettronico).
• Archiviazione del verbale della verifica finale.
Inoltre, viene chiarito che gli attestati sono validi solo se il corso è stato completato regolarmente e se l’esame finale è stato superato. Devono essere firmati digitalmente dal soggetto formatore e riportare tutti i dettagli (dati anagrafici, durata, modalità, data, luogo…).
4. Chi può fare formazione: requisiti per i soggetti formatori
Un’altra parte fondamentale dell’Accordo è quella relativa alla qualificazione dei soggetti formatori, oggi più rigorosa. Sono previsti tre tipi di enti abilitati:
• Soggetti istituzionali (es. INAIL, ASL).
• Enti accreditati a livello regionale.
• Altri soggetti come organismi paritetici e fondi interprofessionali.
In settori critici, come quello degli ambienti confinati, è richiesta esperienza pratica di almeno 3 anni oltre a competenze teoriche documentabili.
Questo requisito punta ad arginare fenomeni di improvvisazione che in passato hanno minato l’efficacia della formazione e la credibilità degli attestati.
5. Entrata in vigore, abrogazioni e periodo transitorio
L’Accordo è in vigore dal 24 maggio 2025, ma è previsto un periodo transitorio di 12 mesi in cui sarà ancora possibile erogare corsi secondo le vecchie regole. Al termine di questo periodo, tutte le formazioni dovranno adeguarsi ai nuovi standard.
Importante: i corsi già svolti prima del 24 maggio sono validi solo se conformi nei contenuti a quanto previsto dal nuovo accordo. L’aggiornamento, invece, decorre sempre dalla data di fine corso.
Vengono abrogati tutti gli accordi precedenti, compresi:
• Quelli del 2011 (Rep. 221/223/CSR),
• Quello del 2012 (Rep. 53 e 153),
• Quello del 2016 per RSPP e ASPP.
Conclusioni: una riforma necessaria
L’Accordo Stato-Regioni 2025 rappresenta una svolta epocale nella gestione della sicurezza sul lavoro in Italia. Più rigore, più chiarezza, più efficacia: questi i suoi punti di forza.
Non mancano ovviamente criticità, come la possibile rigidità per le piccole imprese o le difficoltà logistiche nell’organizzare i nuovi percorsi formativi. Tuttavia, in un Paese che ancora conta troppe vittime sul lavoro, è difficile contestare la necessità di una riforma che rimetta la formazione reale al centro della prevenzione.
Il messaggio è chiaro: la sicurezza non è solo burocrazia, ma cultura. E la cultura si costruisce con competenze, consapevolezza e formazione di qualità.
02/07/2025
Professor Guido Botte

