
La tutela dell’ambiente interno ed esterno all’impresa: verso una prevenzione integrata tra sicurezza, salute e sostenibilità
Nel mondo del lavoro contemporaneo, la tradizionale distinzione tra “ambiente di lavoro” e “ambiente esterno” all’impresa è diventata sempre più sfumata, al punto da risultare in molti casi superata. A determinare questa trasformazione contribuiscono fenomeni come la digitalizzazione del lavoro, la delocalizzazione delle imprese, l’esplosione del lavoro agile e l’aumento di attenzione verso la sostenibilità ambientale e sociale. Si tratta di un cambiamento che impone una riflessione profonda sull’adeguatezza dell’attuale assetto normativo e organizzativo in materia di tutela della salute e della sicurezza, estendendo il concetto di “prevenzione” oltre i confini aziendali.
L’esperienza pandemica, da un lato, e casi come quello dell’ILVA di Taranto, dall’altro, hanno evidenziato come le imprese possano essere al tempo stesso recettori e generatori di rischi che si propagano tra ambiente interno ed esterno. In questa prospettiva, si impone un nuovo paradigma: quello della prevenzione integrata, orientata non solo alla protezione dei lavoratori, ma anche alla salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente naturale.
La smaterializzazione del luogo di lavoro e la “salute circolare”
Negli ultimi anni, il concetto di luogo di lavoro è stato rivoluzionato. Il lavoro agile, il lavoro tramite piattaforme digitali, il telelavoro e persino il lavoro svolto nel metaverso hanno reso evidente come l’ambiente esterno – urbano, domestico o virtuale – diventi parte integrante del luogo della prestazione. In parallelo, cresce la consapevolezza che la salute del lavoratore non può più essere considerata separatamente dalla salute del cittadino e della collettività. Si parla in questo senso di “salute circolare”, un approccio multidirezionale che considera le connessioni tra ambienti di vita e ambienti di lavoro.
A fronte di questa evoluzione, il diritto è chiamato ad adeguarsi, superando le rigide barriere normative e concettuali tra “interno” ed “esterno” all’impresa. Ecco allora che diventa cruciale interrogarsi sulla possibilità di ridefinire l’obbligo di sicurezza previsto dalla legge, includendo tra i suoi destinatari anche l’ambiente naturale e la comunità circostante.
Il contesto internazionale: il diritto a un lavoro sicuro e sostenibile
A livello internazionale, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ha compiuto passi significativi verso l’integrazione tra lavoro dignitoso, sostenibilità ambientale e salute. Già nel 2008, con il rapporto Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World, l’OIL ha promosso l’idea che un lavoro non è davvero dignitoso se non è anche ecologicamente sostenibile. Questo concetto è stato rafforzato nel 2022, quando – durante la 110ª sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro – è stato riconosciuto ufficialmente il diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre tra i principi fondamentali, vincolanti per tutti gli Stati membri (anche indipendentemente dalla ratifica delle Convenzioni n. 155/1981 e n. 187/2006).
La Just Transition (transizione giusta) promossa dall’OIL si propone proprio di garantire che le politiche ambientali e climatiche non compromettano i diritti sociali e occupazionali, ma anzi li integrino in un modello di sviluppo inclusivo. Coerentemente, anche l’Obiettivo 8 dell’Agenda ONU 2030 auspica la promozione di “lavoro dignitoso per tutti” in un contesto di crescita sostenibile e basso impatto ambientale.
Un’Europa ancora a due velocità
Anche l’Unione Europea ha fatto propria la connessione tra salute, ambiente e lavoro, come dimostrano l’art. 11 del TFUE (che impone l’integrazione della protezione ambientale in tutte le politiche europee) e l’art. 37 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE. Tuttavia, nella pratica normativa, le direttive sulla sicurezza sul lavoro (come la 89/391/CEE) e quelle ambientali continuano a viaggiare su binari paralleli, senza un reale coordinamento.
Un segnale positivo arriva dal Nuovo Quadro Strategico UE 2021–2027 sulla salute e sicurezza sul lavoro, che richiama espressamente le sfide della transizione verde e digitale, promuovendo un approccio olistico alla gestione del rischio.
Il diritto italiano: luci e ombre dell’art. 2087 c.c.
In Italia, il perno della tutela della salute e della sicurezza è l’art. 2087 del Codice Civile, che obbliga il datore di lavoro a “adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”. Si tratta di una norma “aperta”, in grado di adattarsi all’evoluzione dei rischi e della tecnologia, ma che presenta un limite soggettivo rilevante: tutela esclusivamente i lavoratori subordinati.
Nonostante vari tentativi dottrinali di interpretare estensivamente la norma fino a ricomprendere anche la popolazione o l’ambiente, la giurisprudenza maggioritaria – sia civile che penale – ha escluso tale possibilità, riconoscendo la responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) come unico strumento per i terzi danneggiati.
Il d.lgs. 81/2008 e il potenziale della prevenzione integrata
Una svolta importante arriva dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che introduce un’innovativa apertura verso l’ambiente esterno. Due articoli sono particolarmente rilevanti:
• Art. 2, comma 1, lett. n): definisce la “prevenzione” includendo esplicitamente il rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.
• Art. 18, comma 1, lett. q): impone al datore di lavoro di evitare che le misure tecniche adottate causino rischi per la popolazione o danni ambientali, prevedendo anche una verifica periodica di tali effetti.
Queste disposizioni ampliano il concetto di prevenzione, introducendo l’obbligo di valutare l’impatto delle scelte tecniche e organizzative non solo sui lavoratori, ma anche sull’ambiente e sulla collettività. In particolare, l’art. 256, comma 3 del d.lgs. 81/2008 – relativo alla rimozione dell’amianto – esemplifica questa logica, imponendo misure che tutelino sia i lavoratori che l’ambiente circostante.
Modelli organizzativi e partecipazione: la chiave del cambiamento
Il passaggio a un modello di prevenzione integrata richiede anche un’evoluzione organizzativa. Le imprese sono chiamate ad adottare sistemi di gestione integrata della salute, sicurezza e sostenibilità ambientale, anche nel quadro dei modelli ex d.lgs. 231/2001. La responsabilità penale dell’ente per reati ambientali o infortuni può essere evitata solo dimostrando l’adozione e l’effettiva attuazione di un sistema idoneo a prevenire tali eventi.
Altrettanto essenziale è il ruolo della partecipazione dei lavoratori, prevista e rafforzata dagli artt. 47 e 50 del d.lgs. 81/2008, che riconoscono ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) compiti di consultazione, monitoraggio e proposta anche in materia ambientale.
Infine, il Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 ha stabilito che anche i lavoratori agili devono essere tutelati dalle disposizioni del d.lgs. 81/2008, estendendo l’obbligo di sicurezza ai nuovi contesti lavorativi, anche digitali o domestici.
Costituzione e diritto alla sostenibilità
Un ulteriore rafforzamento normativo arriva con la riforma degli art. 9 e 41 della Costituzione, avvenuta nel 2022. L’art. 9 include ora tra i principi fondamentali della Repubblica la tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni; l’art. 41 subordina l’iniziativa economica al rispetto della salute e dell’ambiente. Tali modifiche offrono una base costituzionale forte per un ripensamento del diritto del lavoro e della sicurezza in chiave sostenibile e collettiva.
Conclusione: la sicurezza come bene comune
Oggi più che mai, la sicurezza sul lavoro deve essere considerata parte di un ecosistema integrato, dove salute del lavoratore, benessere collettivo e protezione ambientale coesistono e si rafforzano reciprocamente. Il diritto può e deve accompagnare questo cambiamento, promuovendo strumenti di prevenzione che siano partecipati, integrati e orientati alla sostenibilità.
Superare la visione “interna” della sicurezza e riconoscere che i rischi non si fermano ai cancelli dell’impresa è il primo passo per costruire un modello produttivo giusto, resiliente e duraturo. La prevenzione integrata, in tal senso, non è solo un’opzione virtuosa: è una necessità giuridica, sociale ed ecologica.
11/06/2025
Professor Guido Botte

